DIVORZIO BREVE

E' entrato in vigore il 6 maggio 2015 il c.d. Divorzio breve di cui alla L. 6 maggio 2015 n. 55 che riduce in modo significativo i tempi per il passaggio dalla separazione al divorzio (dai tre anni sino a prima previsti a sei o dodici mesi, a seconda che la separazione sia consensuale o giudiziale).
Si è passati, infatti, dalla L. n. 898 del 1970, alla riduzione dei tempi (da 5 a 3 anni) per il divorzio dopo la separazione, alla negoziazione assistita ed agli accordi innanzi all'ufficiale di
stato civile, di cui agli artt. 6 e 12 L. n. 162 del 2014 (con cui si evita il passaggio in Tribunale), al recente divorzio breve di cui alla L. 6 maggio 2015 n. 55 (in vigore dal 26 maggio 2015).
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11 maggio 2015 la L. 6 maggio 2015, n. 55 con disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, il c.d. «divorzio breve», che riduce in modo significativo i tempi per il passaggio dalla separazione al divorzio (dai tre anni sino a oggi previsti a sei o dodici mesi, a seconda che la separazione sia consensuale o giudiziale). Restano tuttavia fermi i presupposti del divorzio e ciò dà luogo a una serie di disarmonie e incongruenze. Se la separazione è giudiziale, la pendenza del processo rischia infatti di frustrare il significato della riforma.
È una legge che vale per tutti, anche per coloro che ancora hanno in corso la separazione (per l'art. 3 si applica «ai procedimenti in corso», «anche nei casi in cui il procedimento di separazione, che ne costituisce il presupposto, risulti ancora pendente»), ed è irrilevante la presenza o meno di figli minori o bisognosi di protezione. La novità di maggiore impatto (non è da sottovalutare neppure la modifica di cui all'art. 2 sul momento di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, oggi individuato nell'ordinanza presidenziale nel giudizio di separazione) sta nella contrazione dei termini di legge per proporre la domanda di divorzio, che vengono portati da tre anni a dodici mesi in caso di separazione giudiziale, e a sei mesi in caso di separazione consensuale. La nuova legge riduce i tempi, ma come detto non prende posizione sulla struttura degli istituti e sui presupposti necessari per richiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e tra essi, in particolare, la previa pronuncia della separazione (art. 3, comma 1, lett. b), n. 2, l. div.). Rimane quindi indispensabile un provvedimento definitivo sullo status: sentenza di separazione passata in giudicato o verbale di separazione consensuale omologato.