Passaporto del minore durante la separazione o il divorzio

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Riguardo l'autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, prevista dall'art. 3, lett. b), della legge n. 1185 del 1967, in mancanza di assenso dell'altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta non ha natura definitiva e decisoria, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio e, dunque, espressivo di una forma gestoria dell'interesse del minore, sicché non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Questo quanto emerge dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 4799/2022, depositata lo scorso 14 febbraio 2022.

In pendenza del giudizio di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ed in ogni altro in cui si dibatte sulla responsabilità dei genitori verso i figli e sulla correlata necessità di adozione di provvedimenti in punto di affido, frequentazione mantenimento, tra i genitori e i minori si impone al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni che siano stati investiti per le rispettive competenze, della domanda ex art. 3 lett. b) della legge n. 1185 del 1967, di uno dei genitori di rilascio del documento di espatrio per i figli minori, nel dissenso frapposto dall’altro, di coordinarsi, nei contenuti dell’adottando provvedimento, con gli accertamenti svolti dal giudice del conflitto, la cui più ampia cognizione, guidata dal principio dell’interesse preminente del minore, ben può sostenere la statuizione ancillare alla cui adozione sono chiamati i giudici del procedimento di volontaria giurisdizione.

Con espresso riferimento ai fatti oggetto della pronuncia, C.V. ricorre con due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione del decreto con cui il Tribunale per i minorenni di Milano, decidendo sul reclamo proposto da Ra.Cl. avverso il provvedimento del Giudice tutelare di Milano - che in accoglimento del ricorso presentato dalla signora C., madre delle minori R.S. e R.C., aveva autorizzato la genitrice ad ottenere dalla competente autorità amministrativa passaporto e carta d'identità validi per l'espatrio per le figlie -, in accoglimento del reclamo stesso revocava l'autorizzazione al rinnovo dei documenti di espatrio.

Il ricorso viene giudicato inammissibile per il principio secondo il quale, in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, prevista della L. n. 1185 del 1967, art. 3, lett. b), quando difetti l'assenso dell'altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta non ha natura definitiva e decisoria, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio e, dunque, espressivo di una forma gestoria dell'interesse del minore, sicché non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

In conclusione, il ricorso è stato considerato inammissibile.