Ci sono ferite che non si vedono.
Parole che colpiscono più di uno schiaffo, silenzi che diventano muri, controlli che si trasformano in gabbie.
La violenza domestica non inizia quasi mai con un gesto eclatante: spesso nasce in sordina, cresce nell’ombra, si insinua nella quotidianità fino a diventare normalità.
Eppure, nulla di tutto questo è normale.
E soprattutto, nulla di tutto questo è “privato”: la violenza domestica è un fatto giuridico, prima ancora che umano.
Il quadro normativo: una tutela che nasce dal riconoscimento del rischio
L’ordinamento italiano ha costruito negli anni un sistema di protezione sempre più articolato:
- Codice Rosso (L. 69/2019): corsia preferenziale per le vittime, tempi rapidi, misure cautelari immediate.
- Art. 572 c.p. – Maltrattamenti in famiglia: punisce chiunque maltratti un familiare o convivente.
- Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori (stalking): tutela contro minacce, pedinamenti, controlli ossessivi.
- Ordini di protezione (artt. 342-bis e 342-ter c.c.): allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento, sospensione della responsabilità genitoriale.
- Misure civili e penali integrate: perché la violenza non è solo un reato, ma un fenomeno che coinvolge casa, figli, lavoro, salute.
La legge riconosce che la violenza domestica è un fenomeno complesso, ciclico, spesso sommerso.
Per questo interviene prima, non solo dopo.
La giurisprudenza: la casa non è un attenuante, ma un’aggravante
I tribunali italiani hanno chiarito un principio fondamentale:
la violenza commessa tra le mura domestiche è più grave, non meno.
La Cassazione ha affermato che:
- la violenza psicologica può integrare i maltrattamenti anche senza lesioni fisiche;
- il controllo economico, la gelosia ossessiva, l’isolamento sociale sono forme di violenza;
- la presenza dei figli aggrava la responsabilità dell’autore;
- la vittima non ha l’obbligo di denunciare subito: la paura, la dipendenza affettiva ed economica sono elementi riconosciuti.
La giurisprudenza ha imparato a leggere la violenza non come un episodio, ma come un sistema.
Le forme della violenza: non solo ciò che si vede
La violenza domestica può essere:
- Fisica: aggressioni, spintoni, strattoni, danneggiamento di oggetti.
- Psicologica: umiliazioni, minacce, svalutazioni, intimidazioni.
- Economica: controllo del denaro, privazione dei mezzi di sostentamento.
- Sessuale: costrizione, coercizione, rapporti imposti.
- Digitale: controllo del telefono, accesso ai social, localizzazioni forzate.
- Genitoriale: manipolazione dei figli, denigrazione dell’altro genitore.
La violenza domestica è un fenomeno trasversale: non riguarda un ceto, un’età, un livello culturale.
Riguarda le relazioni di potere.
I figli: vittime anche quando non vengono toccati
La legge e la giurisprudenza lo affermano con forza: assistere alla violenza è violenza.
I minori che vivono in un clima di paura:
- sviluppano ansia, regressioni, disturbi del sonno;
- interiorizzano modelli relazionali distorti;
- rischiano di riprodurre la violenza da adulti, come vittime o autori.
Per questo i tribunali possono:
- limitare o sospendere la responsabilità genitoriale;
- disporre incontri protetti;
- valutare la violenza come elemento decisivo nell’affidamento.
La tutela dei minori non è accessoria: è centrale.
Gli strumenti di protezione: uscire dalla violenza è possibile
La legge offre diverse misure immediate:
- Allontanamento urgente dell’autore dalla casa familiare;
- Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima;
- Arresto in flagranza per alcuni reati;
- Ordini di protezione civili anche senza denuncia penale;
- Case rifugio e centri antiviolenza;
- Percorsi di sostegno psicologico e legale.
La protezione non è solo repressione: è accompagnamento.
Perché è così difficile denunciare?
La giurisprudenza lo riconosce:
la vittima non è “debole”, è intrappolata in un sistema.
Le ragioni più comuni:
- paura di ritorsioni;
- dipendenza economica;
- vergogna;
- isolamento;
- speranza che “cambi”;
- presenza dei figli;
- normalizzazione della violenza.
Per questo il diritto deve essere accogliente, non giudicante.
📝 Conclusione: dare un nome alla violenza è il primo passo per uscirne
La violenza domestica non è un litigio, non è un momento di rabbia, non è un fatto privato.
È una violazione dei diritti fondamentali della persona.
È un reato.
È una ferita che può essere curata solo se viene riconosciuta.
Il compito di chi opera nel diritto – e il senso profondo di Avvocatoxte – è proprio questo:
ascoltare, proteggere, dare voce, trasformare la paura in possibilità.
Perché nessuno dovrebbe sentirsi in pericolo nella propria casa.
Mai.
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