Assegno di divorzio: irrilevante la breve durata del matrimonio

Assegno di divorzio: irrilevante la breve durata del matrimonio
In sede di revisione dell'assegno divorzile il giudice non può procedere ad una nuova della entità dell'assegno, ma deve limitarsi a verificare se le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto adeguando l'importo od escludendo l'assegno in relazione alla nuova situazione patrimoniale.

l principio, già enunciato dal giudice di legittimità, è stato ribadito in una recente ordinanza della Cassazione dell'8 settembre 2015 n. 17808. Nel caso la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte territoriale aveva confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la richiesta del marito di essere esentato dall'assegno per la moglie e di veder ridotto quella per la figlia, maggiorenne, alla quale il padre avrebbe inteso corrispondere direttamente l'assegno; in accoglimento della domanda della moglie, aveva incrementato l'assegno per entrambe le beneficiarie nella misura complessiva di euro cinquecento.

La Cassazione ha precisato che correttamente il giudice a quo ha ritenuto che la durata del matrimonio non rappresenti elemento deducibile nel procedimento ex art. 9 della legge divorzio, dovendo tale profilo, semmai, conclude la pronuncia in epigrafe, essere dedotto in sede di gravame avverso la sentenza di divorzio che aveva determinato l'entità dell'assegno in favore della moglie.