ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SUI BENI DEL MINORE

I genitori del minore, per compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sui beni del figlio, devono richiedere l'autorizzazione al giudice tutelare.
L’autorizzazione deve essere richiesta per:
-alienazioni;
-ipoteche;
-costituzioni di pegno;
-accettazioni e rinunzie di eredità o di legati;
-accettazioni di donazioni;
-scioglimento di comunioni;
-stipulazioni di mutui;
-locazioni ultranovennali;
-transazioni e compromessi;
-riscossione di capitali.

Per richiedere l’autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore i genitori si devono rivolgere al tribunale o alla sezione distaccata di tribunale competente per territorio in relazione al luogo di residenza del minore.