FONDO PATRIMONIALE







FONDO PATRIMONIALE

















Il fondo patrimoniale è un istituto che consente ai coniugi, o anche ad un terzo per tramite di un testamento, di destinare determinati beni ai bisogni della famiglia. Esso è regolato, oltre che dall’atto costitutivo, dal libro I, Titolo VI, capo III del codice civile disciplinante il “regime patrimoniale della famiglia” e, precisamente, dagli artt. 167 c.c. e successivi. La ragione per la quale vi può essere la costituzione di un fondo patrimoniale va ricercata nell’intento di porre al riparo determinati beni e vincolarli, in tal modo, all’esclusivo uso familiare.
Proprio tale finalità ha dotato l’istituto di una particolare resistenza verso le aggressioni esecutive di terzi, tanto che l’art. 170 c.c. dispone l’ “ esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. La protezione dall’esecuzione, il cui credito non sia stato contratto per bisogni familiari, pone il problema di comprendere se sia pignorabile, e in che misura, il bene immobile rientrante nel fondo patrimoniale. La risposta non è di poco rilievo considerando che, proprio per la tutela protettiva concessa al fondo, si è assistito ad un proliferare di fondi patrimoniali costituiti allo scopo di preservare, fraudolentemente, una parte del patrimonio dei coniugi dalle azioni esecutive poste in essere dai creditori.
Occorre partire dalla natura giuridica del fondo patrimoniale. La costituzione del fondo è un atto a titolo gratuito “poiché, oltre a mancare un obbligo giuridico di provvedere alla costituzione, non sussiste alcuna contropartita in favore dei costituenti” (Cass. Civ. 6 maggio 2016, n. 9128). Tuttavia, secondo parte della dottrina, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale potrebbe essere qualificato come atto a titolo oneroso nel caso in cui si dimostri, in concreto, una situazione oggettiva integrante gli elementi del dovere morale, e, al contempo, la volontà del costituente di adempiere solo a questo dovere mediante l’atto di costituzione del fondo.
Soggetti del fondo patrimoniale sono i coniugi o anche il terzo per testamento (cfr. 167 c.c.). Oggetto del fondo patrimoniale possono essere tanto i beni immobili quanto i beni mobili iscritti che i titoli di credito. La forma richiesta per la costituzione del fondo patrimoniale, trattandosi di una convenzione matrimoniale, è l’atto pubblico la cui ricorrenza andrà annotata a margine dell’atto di matrimonio ai fini dell’opponibilità ai terzi (si veda l’art. 162 c.c. o anche Cass.Civ. 21658 del 2009).