Nessun mantenimento al figlio maggiorenne se non prova di aver cercato di rendersi autonomo

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Non è il mantenimento a dover soddisfare l’esigenza di una vita dignitosa a cui aspira un giovane adulto, ma altri strumenti di ausilio al reddito (Cass. 38366/2021).


Il padre ha l’obbligo di mantenere la figlia trentacinquenne che non lavora?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38366  torna sulla problematica dell'obbligo di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente.
Innanzitutto, viene ricordato che il suddetto obbligo non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae anche oltre. Infatti, il genitore deve mantenere il figlio che, senza colpa, non abbia raggiunto l’autonomia reddituale.
Tuttavia, spetta al figlio che abbia concluso il proprio percorso formativo dimostrare, con onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente. 

Infine, gli ermellini precisano che l’obbligo di mantenimento non è volto a soddisfare l’esigenza di una vita dignitosa a cui un giovane adulto deve ambire. Infatti, a ciò sono diretti altri strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, finalizzati a dare sostegno al reddito.
Resta inteso che il figlio ha titolo per richiedere un assegno alimentare (art. 433 c.c.) a carico della famiglia qualora vi siano i presupposti.

 La questione
In sede di divorzio, viene stabilito a carico del padre un contributo al mantenimento pari a 300 euro a favore della figlia maggiorenne non autosufficiente, oltre all’obbligo di partecipare alle spese straordinarie in ragione della metà. La casa coniugale è assegnata alla ex moglie, in quanto convivente con la figlia, mentre viene rigettata la richiesta di riconoscimento dell’assegno divorzile avanzata dalla donna. In particolare, il giudice di merito ha confermato la somministrazione del mantenimento a favore della figlia trentacinquenne dal momento che il genitore non ha dimostrato la sua autosufficienza economica. Infatti, incombe sul padre – che chiede la declaratoria di cessazione dell’obbligo al mantenimento – l’onere di provare l’indipendenza economica del figlio. Si giunge così in Cassazione.
Mantenimento del figlio maggiorenne e onere della prova
Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito non abbia considerato né il titolo professionale acquisito dalla ragazza (estetista), che le avrebbe consentito di rendersi indipendente, né il rifiuto dell’impiego che il padre le aveva offerto. Al contrario, il giudicante ha attribuito rilievo alla mancata dimostrazione della capacità reddituale della figlia, senza considerare la colpevole inerzia di quest’ultima.
La Corte ritiene fondata la censura sollevata dal padre e richiama la propria giurisprudenza in merito (Cass. 17380/2020; Cass. 32529/2018).
Com’è noto, l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae nel caso in cui, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori. In particolare, se il figlio ha concluso il proprio percorso di studi grava su di quest’ultimo l’onere di provare:
• di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente,
• di essersi impegnato in modo attivo per trovare un’occupazione «in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di un’opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni» (Cass. 17183/2020; Cass. 27904/2021).
No al mantenimento, sì agli strumenti di sostegno al reddito
Il genitore gravato dall’obbligo di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non autosufficiente può chiederne la cessazione. Il giudice di merito per escludere la sussistenza del diritto deve accertare i seguenti presupposti:
• l’età del figlio che rileva in rapporto di proporzionalità inversa, infatti, all’avanzare dell’età dell’avente diritto «si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento»,
• il raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica,
• l’impegno profuso nel reperimento di un’occupazione.
Secondo la Cassazione, qualora il figlio maggiorenne, dotato di titolo professionale, non abbia trovato un’occupazione stabile o un posto di lavoro la cui remunerazione lo renda autonomo, non è lo “strumento” del mantenimento che può soddisfare l’esigenza di una vita dignitosa. Il giovane adulto deve ricorrere ad altri strumenti di ausilio che sono finalizzati a dare sostegno al reddito. Naturalmente, resta fermo l’obbligo alimentare (ex art. 433 c.c.) da azionarsi in ambito familiare «per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso».
Il genitore onerato del mantenimento del figlio maggiorenne si libera della sua obbligazione facendo valere in rapporto all’età dell’avente diritto:
• il conseguimento del titolo professionale,
• nonché la sua mancata attivazione nel cercare un’occupazione adeguata.
Conclusioni: il principio di diritto
Secondo gli ermellini, la sentenza impugnata ha errato nel gravare il padre pensionato dell’obbligo di mantenimento della figlia, trentacinquenne all’epoca del giudizio di appello, la quale disponeva del titolo di estetista. In particolare, il giudice di merito non ha accertato se la ragazza si fosse attivata per cercare un’occupazione e, al contrario, ha onerato il padre dell’obbligo di provare la sua indipendenza economica. Inoltre, nello stabilire il contributo al mantenimento, il giudicante ha utilizzato l’importo lordo della pensione percepita dall’uomo (circa 1.400 euro) in luogo del netto (circa 1.200 euro) e non ha considerato la privazione della casa di proprietà assegnata alla ex moglie.
In relazione all’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, gli ermellini enunciano il seguente principio di diritto:
«l’obbligo di mantenere i figli non viene meno con il carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma si può protrarre oltre, nel caso in cui questi figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori, in particolare nel caso in cui, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, il figlio dimostri, con onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente».