Se il marito lavora lontano da casa è riconosciuto l’assegno alla moglie che si è occupata della famiglia

separazionejpg


Riconoscimento dell'assegno in favore della moglie se il marito lavora lontano da casa, perchè è logico presumere che la decisione della moglie di dedicarsi esclusivamente alla famiglia sia stata da lui condivisa. E questo ragionamento legittima anche, a fronte della rottura coniugale, l'assegno alla moglie.  Ecco quanto filtra, in sintesi, dall’ordinanza n. 4389/2022 depositata lo scorso 10 febbraio 2022.

Con il ricorso in atti F.G. impugna la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto dell'ex-coniuge B.A.I. a percepire l'assegno previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, sull'assunto che, stante la sperequazione patrimoniale tra le parti, era altresì provato che in costanza di coniugio la B. si fosse dedicata alla cura della famiglia e, segnatamente, del figlio minore e che poteva perciò ritenersi che l'impegno casalingo della donna fosse frutto di una scelta consapevole comunemente operata dai coniugi.

Il ricorrente, concretamente, afferma che la Corte territoriale avrebbe violato il richiamato parametro normativo per aver statuito, pur nel solco dei principi enunciati da SS.UU. n. 11287/2018, il diritto della resistente alla percezione del contributo ancorché questa non avesse dato prova che la scelta di dedicarsi alla cura della famiglia fosse stata consapevolmente deliberata dai coniugi. Tale assunto, però, viene considerato inammissibile.

Allorché la Corte d'Appello ha motivato il proprio assunto rappresentando, con la deteriore condizione patrimoniale dell'ex coniuge seguita al divorzio, anche il fatto che la stessa si fosse dedicata per l'intera durata del rapporto alla cura della famiglia, ha dato anche atto che rispetto alla determinazione così assunta, nessun elemento di discorde valutazione era emerso nel corso dell'espletata istruttoria, da ciò traendo la premessa per ritenere che, stante l'occupazione lavorativa del marito fuori di casa, la scelta della moglie di occuparsi della famiglia fosse espressione di una comune e consapevole deliberazione delle parti.

Il ragionamento deduttivo in tal modo operato esalta contemporaneamente il ruolo riservato al giudice di merito nella valutazione delle prove, dovendo per l'appunto ricordarsi che solo al giudice del merito compete selezionare le fonti del proprio convincimento nell'esercizio di quel prudente apprezzamento che costituisce insindacabile prerogativa del medesimo.

Pertanto, è inammissibile il ricorso del marito poiché la sua occupazione lavorativa fuori di casa e la scelta della moglie di occuparsi della famiglia è espressione di una comune e consapevole deliberazione delle parti.

Passaggio decisivo, a ben vedere, in appello. Lì i giudici, infatti, riconoscono il diritto dell'ex moglie a percepire l'assegno divorzile, ritenendone evidente la posizione di debolezza, dal punto di vista economico, rispetto all'ex marito.