SEPARAZIONE CONSENSUALE

È la procedura attraverso la quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di dividersi legalmente concordando le condizioni che regolano la separazione.
È necessario proporre ricorso in carta semplice alla cancelleria del tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei due ricorrenti.
Al momento del deposito della domanda in cancelleria, i coniugi devono presentarsi insieme per permettere al cancelliere di identificarli sulla base dei documenti d’identità e di provvedere all'autenticazione delle firme.
Nel ricorso i coniugi chiedono di comparire davanti al presidente del tribunale per ottenere il decreto di omologazione della separazione.
I coniugi dovranno entrambi presentarsi nel luogo, giorno e ora indicati nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale.
Per la delicatezza della procedura e per le importanti conseguenze di tipo patrimoniale e personale, in alcuni tribunali è richiesto l’ausilio di un legale.
Nella domanda devono essere indicati:
-il tribunale che deve pronunciarsi
-le generalità dei coniugi
-i motivi in base ai quali si chiede la separazione
-se ci sono figli minorenni, le condizioni per l'affidamento e per il mantenimento.
Dopo la presentazione del ricorso i coniugi:
-devono telefonare o prendere personalmente visione in cancelleria del giorno e dell’ora dell’udienza fissata per la comparizione davanti al Presidente del tribunale
-devono presentarsi entrambi nel luogo, giorno e ora indicati nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione
-successivamente all’udienza possono passare in cancelleria per richiedere copia del decreto di omologa della separazione.
Dall’11 novembre 2014 è possibile:
A)stipulare una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per ciascuno dei coniugi (art. 6 legge 162/2014)
-per la soluzione consensuale di separazione personale
-per la cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio
-per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

La convenzione di negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.
La convenzione può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Dopo la stipula della convenzione, sono necessari:
-se non vi sono figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, il nullaosta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, previa verifica della assenza di irregolarità;
-se vi sono figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, previa verifica della rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli.
B)chiedere all’Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno dei due coniugi o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio (art. 12, legge 162/2014):
*la separazione consensuale
*la richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
*la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
E’ possibile utilizzare questa procedura solo in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 104/92 ovvero economicamente non autosufficienti, nessuno dei due coniugi deve avere figli minori, ecc. neanche da altre unioni.
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniali.
I coniugi si devono recare in Comune.
L’assistenza del legale è facoltativa.
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La domanda di separazione consensuale deve presentarsi al tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei due ricorrenti.
Nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi l’istanza si può presentare a qualunque tribunale della Repubblica.
Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda e il mandato all’avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere. Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta.
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E’ possibile, pur avendo iniziato la procedura della separazione giudiziale, trasformarla, anche in corso di causa, in separazione consensuale?
Sì, ma non può accadere il contrario. Infatti i coniugi che hanno avviata la procedura di separazione consensuale e vogliono trasformarla in separazione giudiziale, devono avviare una nuova procedura.