Separazione e divorzio, le spese per babysitter vanno rimborsate

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In materia di rimborso delle spese straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio Vi segnaliamo la seguente pronuncia della Cassazione.
L’ex marito deve rimborsare all’ex moglie le spese per il babysitteraggio del figlio nella misura prevista dal protocollo famiglia recepito dal provvedimento presidenziale. La determinazione del relativo credito risulta infatti oggettivamente agevole, e lo stesso risulta liquidabile sulla base di criteri oggettivi.

Con l’ordinanza n. 4388/2022, depositata lo scorso 10 febbraio 2022, la Suprema Corte ha espresso alcuni rilievi nell’ambito delle cd. spese di babysitteraggio.

Secondo la Cassazione, occorre in via sostanziale distinguere tra:
  • a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari dei figli e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, integrano l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in sede di divorzio;
  • b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento.

Un cenno meritano i fatti oggetto della vicenda.

Con il ricorso in atti D.B.P., impugnava la sentenza con la quale il Tribunale di Verona, rigettandone il gravame, ha confermato l'impugnata decisione di rigetto in primo grado dell'opposizione proposta dal medesimo avverso il precetto notificatogli dall'ex coniuge Z.A. al fine del rimborso delle spese di babysitteraggio nella misura a tal fine per esse prevista dal protocollo famiglia come recepito nel provvedimento presidenziale azionato dalla Z..

Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente contrasta l'avviso del decidente, secondo cui non si renderebbe necessario l'accertamento del credito così insorto a mezzo di un nuovo titolo esecutivo, trattandosi di spesa condivisa nella sua necessità ed indeterminata solo nel quantum - sulla considerazione che il temperamento assecondato dalla giurisprudenza postula che la determinazione del relativo credito sia "oggettivamente agevole" e che esso sia "liquidabile sulla base di criteri oggettivi", circostanze non ricorrenti nella specie in ragione delle contestazioni mosse dal ricorrente in ordine alla durata oraria del servizio e alle indennità riconosciute.

Il motivo viene considerato inammissibile.

Fermo restando, infatti, che il decidente ha inteso estendere l'intendimento espresso dalla Cassazione in materia di spese mediche e spese scolastiche per minimali esigenze di effettività della tutela del relativo credito (Cass., Sez. III, 23/05/2011, n. 11316), sul presupposto che, al pari di queste anche per le spese di babysitting difetta ogni ragione di straordinarietà in quanto esse si presentano sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi (Cass., Sez. I, 15/02/2021, n. 3835), la censura, priva perciò di ogni nesso nel diritto vivente, aggredisce per il resto l'apprezzamento in fatto condotto dal decidente di merito allorché questo ha ritenuto che alla stregua delle determinazioni adottate con il protocollo famiglia, cui si era riportato nella specie il titolo posto in esecuzione dalla resistente, il credito, oltre che certo nell'an, fosse pure determinabile nel quantum.

Di conseguenza, invocando i parametri della determinabilità e della liquidabilità sulla base di criteri oggettivi, a suo avviso asseritamente violati dal decidente, il ricorrente non formula, a giudizio della Cassazione, un'infondata critica di diritto, ma rivendica unicamente la rinnovazione del giudizio intorno ad essi e chiama perciò la Cassazione ad esercitare un compito palesemente estraneo ai proprio fini.

Il ricorso è stato, dunque, dichiarato inammissibile.
Non è il dissenso a rendere le spese per il babysitteraggio incerte, somme che invece sono state liquidate in base a un criterio di "agevole oggettività" come il protocollo di famiglia. Le spese per la babysitter devono infatti considerarsi spese ordinarie perché certe e prevedibili nel loro ammontare.

È quindi legittimo il precetto con cui la ex moglie chiede il pagamento delle spese suddette, mentre è inammissibile il ricorso perché in sostanza vuole riavviare una fase di merito che è già chiusa e definita, attribuendo alla Corte di legittimità un compito che non le è proprio.