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ARTICOLI GIURIDICI

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SEPARAZIONE E FIGLI :SPESE ORDINARIE E SPESE STRAORDINARIE. COME RICONOSCERLE?

2022-02-19 15:52

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Riguardo ai due tipi di spesa, si ricorda che il codice civile non contiene una espressa disciplina in materia di “spese straordinarie”, né si preoccupa di definire, se pur in via chiaramente generale e astratta, il concetto di spesa “ordinaria” o di “mantenimento”. Infatti l’articolo 155, comma 2, c.c. si limita a stabilire la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, senza alcuna distinzione in merito all’ordinarietà o straordinarietà delle spese necessarie al loro sostentamento. Conseguentemente, la portata e il contenuto delle spese ordinarie e straordinarie sono frutto di un’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Solo per esemplificare, la sentenza Cass. n. 925/05 stabilisce chiaramente che “le spese riguardanti il sostentamento e le cure ordinarie … sono ricomprese nell’assegno corrisposto mensilmente a titolo di mantenimento in quanto aventi carattere ordinario”.
Così sono state ritenute “ordinarie”: le spese alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreative, nonché quelle per regali, spostamenti urbani e acquisto di libri. Con specifico riguardo al settore scolastico/educativo, si rileva in giurisprudenza che vengono considerate come ‘‘spese ordinarie’’, anche se parametrate nell’arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento necessario per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola, della quota di iscrizione alle gite scolastiche. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore, con i suoi correlati attività e adempimenti, non ha carattere eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, obbligatorio e fondamentale. Anche la spesa mensile per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto è stata considerata come ‘‘spesa ordinaria’’ in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità peraltro di aumentare l’assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni Bari 6 ottobre 2010). Con particolare riguardo a quelle sanitarie, sono state qualificate, come ordinarie, dalla giurisprudenza, in questo senso sicuramente condivisibile, quelle relative a una normale visita pediatrica di controllo o all’acquisto di medicinali da banco (Trib. civ. Catania, sez. I, 4 dicembre 2008), le spese per la baby-sitter ( Cass. 26 marzo 2004, n. 6074, Cass. 28 aprile 2004, n.8099, App. Napoli 13 luglio 2007) o quelle relative a prestazioni sanitarie mutuabili ( Cass. n. 925/2005).
Il contributo al mantenimento fissato dal giudice, in quanto rata mensile di un contributo annuale, tiene in considerazione “esigenze complessive di vita dei figli” e ricomprende “anche quelle spese che, sia pur non ricorrenti ogni mese, possono ritenersi prevedibili in un determinato assetto di vita (ad esempio le spese per l’abbigliamento, per l’acquisto di libri scolastici)” ( Trib. Messina 3/01/2006).
Tuttavia, tale contributo “non può però ritenersi esaustivo delle esigenze dei figli medesimi in relazione ad avvenimenti o alle scelte che trascendono le prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana” (Cfr. Appello Messina 14/10/2002). Esso è invero determinato in misura tale “da contemperare le contrapposte necessità dell’obbligato e dei beneficiati in regime di normalità: e quindi l’apporto si rivela inadeguato per fronteggiare le spese - sempre sostenute nell’interesse dei figli e ragionevoli in relazione alle loro esigenze, nonché compatibili con il tenore di vita dei genitori - tante volte ingenti, dipendenti da situazioni, scelte o fatti che a quel criterio di normalità (intesa in senso economico) sfuggono e che, pertanto, sono separatamente rimborsabili”. Tali “spese straordinarie” comprendono particolari spese ulteriori rispetto agli oneri più strettamente attinenti al mantenimento quotidiano della prole, assolto dall’assegno perequativo mensile posto a carico del genitore non collocatario o non affidatario. Si tratta di spese riguardanti aspetti tra loro diversificati, ma per lo più attinenti a particolari momenti della sfera scolastica, sportiva, ludico-ricreativa e medico-sanitaria dei figli non sussumibili nelle ordinarie esigenze dei medesimi. La “straordinarietà” di tali spese è stata rinvenuta, sia in dottrina che in giurisprudenza, nell’essere tali esborsi connessi a necessità filiali “occasionali” o “imprevedibili” (In questo senso, si esprime la Suprema Corte con la pronuncia 8 giugno 2012 n. 9372, che definisce come spese straordinarie “quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”.), non quantificabili ex ante, o perché legate a contingenze sopravvenute e imprevedibili, anche nell’entità, o perché non rientranti nella consuetudine di vita dei figli avuto riguardo al livello sociale del nucleo familiare.
Val la pena sottolineare che il criterio talora utilizzato dalla giurisprudenza per l’individuazione concreta di dette spese è quello della verifica “a contrario” o “per esclusione”, rispetto alle spese già ricomprese nell’assegno mensile, diretto a coprire esigenze di vita di natura “ordinaria” come, ad esempio, quelle alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreative, nonché quelle per regali, spostamenti urbani e acquisto di libri (Cfr. Cass. 19 luglio 1999, n. 7672). Quanto al carattere occasionale e solo eventuale di tali spese, in dottrina è stato rilevato che le spese straordinarie «a differenza dell’assegno, non vengono erogate in misura fissa e corrente ogni mese, con una destinazione generica al mantenimento, ma solo a richiesta a copertura di singoli e determinati esborsi» . Occorre tuttavia una maggior specificazione di tale concetto di spesa. Invero, la giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, ha tentato più volte di fornire un’enucleazione organica delle “spese straordinarie”. Così, sono state via ricomprese in detta nozione: le spese relative a un intervento odontoiatrico non urgente e con finalità meramente estetiche (Cfr. Cass. 17 dicembre 2007, n. 26570), venendo ritenuto un esborso tranquillamente programmabile (Trib. Perugia n. 967/2011); le spese per le cure odontoiatriche che importino l’estrazione di elementi dentari; le spese per trattamenti psicoterapeutici o per le più rilassanti terme, quelle per un improvviso e necessario intervento chirurgico, le spese di custodia della figlia minore (Cfr. Trib. Genova 12 gennaio 2008); i costi sostenuti per libri e strumenti di alto prezzo, o per i viaggi dagli studenti fuori sede ed anche i viaggi studio all’estero (Cass. n. 19607/2011), magari per motivi di studio o di perfezionamento (Cfr. Trib. Pisa 20 febbraio 2010; Cass. 12 dicembre 2003, n. 19040); per l’acquisto di un personal computer (. Trib. Modena 1 dicembre 2005, n. 2051 Trib. Lamezia Terme 10 maggio 2004); le spese per medicinali necessari per fronteggiare situazioni che non rientrano nella normale gestione di vita quotidiana del figlio (Cass. 25 luglio 1992, n. 8995).
Il carattere imprevedibile e, conseguentemente, straordinario delle spese è stato riconosciuto in particolare a quelle sostenute per far conseguire al figlio la patente di guida e per pagare la sanzione amministrativa per violazione al Codice della strada commessa dal minore, che non rientrano nella normalità del mantenimento, perché si innestano in esigenze non prevedibili dal giudice della separazione al momento della determinazione dell’assegno mensile (Trib. Ragusa n. 243/2011). Analogamente, sono state ritenute tali alcune particolari spese scolastiche come i corsi di specializzazione, lezioni private o corsi di recupero, spese per permanenza fuori casa presso la sede universitaria, iscrizioni a corsi, abbonamenti a riviste (Trib. Minori Brescia 5 ottobre 2009). Tuttavia, i riferiti criteri di occasionalità ed imprevedibilità non risultano sempre sufficientemente idonei per poter individuare in concreto le spese straordinarie.
Così infatti alcune pronunce distinguono il concetto di straordinarietà della spesa in ragione della particolare onerosità della stessa avuto riguardo al tenore di vita della famiglia e alla “sua incidenza nella complessiva economia del nucleo familiare” anche successivamente alla separazione dei coniugi, “con la precisazione che il parametro discretivo diventa in questo secondo caso proprio la misura dell’assegno di mantenimento, giacché la stessa spesa può essere considerata straordinaria o meno a seconda di quella che è la misura della contribuzione ordinaria.


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